Con l’ordinanza n. 242 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, co. 1, e 58-ter, ord. penit., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, co. 3, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della CEDU, dal Tribunale di sorveglianza di Messina, nella parte in cui precludono l’accesso alle misure di cui al Capo VI della L. 26 luglio 1975, n. 354 ai condannati per i reati elencati nel citato art. 4-bis, co. 1, ord. penit., che non abbiano collaborato con la giustizia a norma del pure citato art. 58-ter ord. penit.
La Consulta ha ritenuto le questioni proposte manifestamente inammissibili, anzitutto per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Inoltre, la Corte ha osservato come il rimettente abbia espresso il proprio orientamento verso una integrale caducazione del divieto di accesso ai benefici penitenziari e verso una rimozione totale della presunzione di pericolosità connessa all’atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio (v. sent. cost. n. 253 del 2019). Quindi, secondo la Consulta, risulta manifesta l’inammissibilità delle questioni, tenuto anche conto che il relativo accoglimento comporterebbe una vera e propria novità di sistema, azzerando completamente un complesso meccanismo legislativo mirato invece a distinguere le procedure e i presupposti per l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative, sulla base di indici sintomatici variamente individuati.
Interventi di siffatta portata – ha ricordato la Corte – si collocano «al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale» (sent. cost. n. 252 del 2012).
Si può segnalare che presso la Commissione Giustizia della Camera è attualmente in discussione (v. audizioni tenute il 22 e 24 novembre 2021) una proposta di riforma del regime speciale di cui all’art. 4-bis ord. penit., anche a seguito dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021 (Testo unificato delle proposte di legge recante “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”).